1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «interesse artistico, storico» è inserita la seguente: «, organologico»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «interesse artistico, storico» è inserita la seguente: «, organologico»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i beni organologici collocati nelle collezioni pubbliche, in quelle private e nelle chiese o in altri luoghi di culto»;
c) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) gli strumenti musicali»;
d) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: «artistico, storico», è inserita la seguente: «, organologico»;
e) all'allegato A:
1) alla lettera A, dopo il mumero 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Strumenti musicali»;
2) al numero 4) della lettera B, dopo la voce: «14. Mezzi di trasporto» è aggiunta la seguente: «14-bis. Strumenti musicali».