Art. 5.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

      1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «interesse artistico, storico» è inserita la seguente: «, organologico»;

          b) all'articolo 10:

              1) al comma 1, dopo le parole: «interesse artistico, storico» è inserita la seguente: «, organologico»;

              2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) i beni organologici collocati nelle collezioni pubbliche, in quelle private e nelle chiese o in altri luoghi di culto»;

          c) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) gli strumenti musicali»;

          d) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: «artistico, storico», è inserita la seguente: «, organologico»;

          e) all'allegato A:

              1) alla lettera A, dopo il mumero 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. Strumenti musicali»;

 

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              2) al numero 4) della lettera B, dopo la voce: «14. Mezzi di trasporto» è aggiunta la seguente: «14-bis. Strumenti musicali».